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127391
IDG790600517
79.06.00517 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
finocchiaro mario
ancora sulla competenza a modificare le condizioni della separazione coniugale relative ai figli
osservazione a cass. sez. i civ. 27 luglio 1978, n. 3778
Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 119-120
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30127; d4410; d4413
nella prima parte della massima la cassazione ha affermato che nei procedimenti in camera di consiglio il reclamo al giudice genericamente superiore non apre un giudizio di impugnazione in senso tecnico, essendo rivolto unicamente a provocare la prosecuzione dello stesso procedimento e in questo, pertanto, e' inapplicabile la disposizione limitativa della rappresentanza procuratoria di cui all' art. 83 ultimo comma codice di procedura civile. sul punto l' a., pur rilevando che non risultano precedenti in termini, propone, per riferimenti, alcune opinioni giurisprudenziali e dottrinali. conformemente a precedenti conclusioni la corte, con la seconda parte della massima, ha ritenuto che la competenza a disporre la modifica o la revisione dei provvedimenti concernenti l' affidamento dei figli, precedentemente adottati dal tribunale ordinario che ha pronunciato la separazione dei coniugi o ha omologato la separazione consensuale, e' del tribunale per i minorenni. l' a., non concordando con tale conclusione, ritiene che, solo interpretando le norme positive in senso contrario al loro tenore letterale, per esigenze di coerenza interna del sistema, si puo' affermare che il legislatore abbia ritenuto il tribunale per i minorenni il piu' idoneo alla risoluzione di problemi relativi alla prole ed al suo affidamento in caso di disaccordo dei genitori.
art. 82 c.p.c. art. 83 c.p.c. art. 365 c.p.c. art. 330 c.c. art. 317 comma 2 c.c. art. 38 disp. att. c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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