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| IDG790600517 | |
| 79.06.00517 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| finocchiaro mario
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| ancora sulla competenza a modificare le condizioni della separazione
coniugale relative ai figli
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| osservazione a cass. sez. i civ. 27 luglio 1978, n. 3778
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| Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 119-120
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30127; d4410; d4413
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| nella prima parte della massima la cassazione ha affermato che nei
procedimenti in camera di consiglio il reclamo al giudice
genericamente superiore non apre un giudizio di impugnazione in senso
tecnico, essendo rivolto unicamente a provocare la prosecuzione dello
stesso procedimento e in questo, pertanto, e' inapplicabile la
disposizione limitativa della rappresentanza procuratoria di cui all'
art. 83 ultimo comma codice di procedura civile. sul punto l' a., pur
rilevando che non risultano precedenti in termini, propone, per
riferimenti, alcune opinioni giurisprudenziali e dottrinali.
conformemente a precedenti conclusioni la corte, con la seconda parte
della massima, ha ritenuto che la competenza a disporre la modifica o
la revisione dei provvedimenti concernenti l' affidamento dei figli,
precedentemente adottati dal tribunale ordinario che ha pronunciato
la separazione dei coniugi o ha omologato la separazione consensuale,
e' del tribunale per i minorenni. l' a., non concordando con tale
conclusione, ritiene che, solo interpretando le norme positive in
senso contrario al loro tenore letterale, per esigenze di coerenza
interna del sistema, si puo' affermare che il legislatore abbia
ritenuto il tribunale per i minorenni il piu' idoneo alla risoluzione
di problemi relativi alla prole ed al suo affidamento in caso di
disaccordo dei genitori.
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| art. 82 c.p.c.
art. 83 c.p.c.
art. 365 c.p.c.
art. 330 c.c.
art. 317 comma 2 c.c.
art. 38 disp. att. c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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