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| IDG790600518 | |
| 79.06.00518 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| finocchiaro alfio
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| effetti sul riconoscimento inammissibile ex art. 253 c.c. dell'
azione di disconoscimento di paternita'
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| nota a cass. sez. ii civ. 3 giugno 1978, n. 2782
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| Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 155-157
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d30131; d30135
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| le questioni su cui si e' pronunciata la cassazione sono due: la
prima riguarda gli effetti della sentenza di disconoscimento di
paternita'; la seconda e' relativa al valore da attribuirsi al
riconoscimento della prole naturale contenuto nella scheda
testamentaria ed effettuato prima dell' entrata in vigore della
riforma del diritto di famiglia. secondo l' a. la soluzione adottata
in ordine al primo quesito circa l' efficacia retroattiva della
sentenza di disconoscimento, che, a parere della corte, priva il
figlio dello stato di legittimo sin dalla nascita, sembra esatta.
sorgono, invece, perplessita' nel ritenere che la validita' del
riconoscimento contenuto nella scheda testamentaria debba essere
stabilito solo sulla base del comma 2 dell' art. 230 legge n. 151 del
1975. infatti per stabilire l' efficacia del riconoscimento la cui
inammissibilita' sia venuta meno, non si pone un problema di diritto
intertemporale, bensi' il problema e' essenzialmente quello di
stabilire il valore del riconoscimento inammissibile. percio', con la
sentenza di disconoscimento, di cui e' stato affermato il carattere
retroattivo, non solo e' venuto meno, sin dalla nascita, lo stato di
legittimo, ma anche l' ostacolo al riconoscimento, e quest' ultimo e'
valido sin dal momento in cui e' normalmente destinato a produrre
effetto. infine, in caso di ritenuta non efficacia retroattiva della
sentenza di disconoscimento, il riconoscimento sarebbe valido dal
momento del passaggio in giudicato di tale sentenza, perche' e' da
tale momento che si realizza la conditio iuris per l' ammissibilita'
e quindi per l' efficacia del riconoscimento.
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| art. 253 c.c.
art. 256 c.c.
art. 230 l. 19 maggio 1975, n. 151
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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