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127398
IDG790600606
79.06.00606 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ubertazzi giovanni maria
la prova per presunzione e il processo davanti alla corte di giustizia delle comunita' europee
Riv. dir. civ., an. 22 (1976), fasc. 3, pt. 1, pag. 241-253
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d87023; d4156
fra i mezzi di prova previsti per i processi davanti alla corte di giustizia delle comunita' europee non compaiono le "presunzioni". la corte ha colmato tale lacuna, riconoscendo ad esse valore di prova. poiche' il processo comunitario segue il modello della prova libera ed ha carattere inquisitorio, l' a. pone in risalto come la prova per presunzioni appaia plausibile e riconosce al giudice il compito di risolvere le contraddizioni eventualmente offerte dal mezzo di prova in esame. la giurisprudenza della corte e' consolidata nel riconoscere al mezzo di prova in esame una precisa funzione nell' accertamento delle infrazioni alla disciplina della concorrenza. essa non indica se per l' accertamento del fatto sia necessaria una pluralita' di presunzioni gravi, precise e concordate, oppure se ne sia sufficiente una soltanto purche' grave e precisa. l' a. afferma che si debba preferire la prima soluzione; benche' la corte ritenga valida anche la seconda. in questa ultimo caso il fatto su cui si fonda la presunzione deve essere debitamente stabilito e devono essere validi i procedimenti in inferenza che conducono dal probatum al probandum. la corte non ha avuto fin qui l' occasione di sviluppare organicamente il problema della gravita' delle presunzioni, tuttavia nella giurisprudenza comunitaria affiorano considerazioni analoghe a quelle gia' prospettate per attribuire alla prova per presunzioni un grado di attendibilita' particolarmente elevato.
art. 85 tr. cee art. 177 tr. cee
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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