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127402
IDG790600648
79.06.00648 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lega carlo
iscrizione di profughi negli albi professionali forensi
nota a cass. sez. un. 18 febbraio 1978, n. 788
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 2, pt. 1a, pag. 329-332
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d96900; d960
la corte di cassazione con la sentenza annotata ha stabilito che la laurea in giurisprudenza non costituisce un requisito essenziale per l' iscrizione dei cittadini italiani profughi negli albi professionali, sempre che la professione sia stata legalmente esercitata nel territorio di provenienza. l' a. commentando tale decisione relativa al problema della iscrizione all' albo degli avvocati di un profugo proveniente dall' eritrea osserva che l' espressione "gia' legalmente esplicata" contenuta nell' art. 2 della legge del 25 luglio 1971 n. 568 va interpretata anche sotto un profilo sostanziale, avendo riguardo per decidere sui singoli casi, ai caratteri tipici ed essenziali dell' attivita' professionale considerata nei due paesi interessati.
art. 2 l. 25 luglio 1971, n. 568 l. 4 marzo 1952, n. 137
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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