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127412
IDG790600658
79.06.00658 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cuffaro vincenzo
cass. sez. ii civ. 7 novembre 1977, n. 4760
Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 816-817
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1300
l' a. critica la decisione della corte di cassazione in cui si afferma che "la demanialita' di un fondo, che impedisce il possesso ad usucapionem di servitu' di veduta da parte del vicino per tutta la durata della demanialita', puo' essere opposta solo dalla pubblica amministrazione, e non anche dall' avente causa che ha acquistato il fondo dopo l' avvenuta sdemanializzazione di esso". osserva infatti che la cassazione, senza soffermarsi ne' sulla omessa determinazione del "dies a quo", ne' sulla dedotta violazione dell' art. 252 delle disposizioni transitorie, nell' adozione del calcolo a ritroso, ritenne ineccepibile e ampiamente motivato il discorso svolto dalla sentenza d' appello, in cui si affermava che la demanialita' del bene puo' essere fatta valere solo dalla pubblica amministrazione. rileva invece scarsamente motivata la decisione della corte d' appello, poiche' della opponibilita' della demanialita' da parte di un soggetto diverso dalla amministrazione non si parlo' affatto in quella sede, e ritiene quindi che la cassazione abbia stabilito il principio pronunciando ex officio.
art. 823 c.c. art. 829 c.c. art. 1031 c.c. art. 1061 c.c. art. 1145 c.c. art. 1158 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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