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Documento


127418
IDG790600664
79.06.00664 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
proto pisani andrea
cass. sez. lav. 8 gennaio 1979, n. 93
Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 657-658
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4022
l' a. non condivide la soluzione adottata dalla corte di cassazione che dichiara ammissibile il regolamento di competenza avverso il decreto con cui il pretore adito ex art. 28 legge 300/1970 ha dichiarato la propria incompetenza. osserva infatti, che nella specie la inammissibilita' del regolamento derivava dal difetto di soccombenza della parte che l' aveva proposto, che mancava quindi l' interesse ad ottenere una statuizione della corte di cassazione, e infine che ammettere la proponibilita' del regolamento in una simile circostanza significa consentire che il datore di lavoro possa utilizzare il rimedio "acceleratorio" allo scopo di vanificare la specie di tutela predisposta dall' art. 28 della legge succitata.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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