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127427
IDG790600723
79.06.00723 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cellerino giuseppe
l' anticipazione delle spese nel processo previdenziale
nota a cass. sez. lav. 5 febbraio 1977, n. 529
Prev. soc., an. 34 (1978), fasc. 6, pag. 1774-1777
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d761; d4193
l' a. dissente dall' orientamento giurisprudenziale secondo cui le spese della perizia medico-giudiziaria nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie devono essere anticipate dall' organo di assicurazione. l' a. rileva che tale principio, generalmente dedotto dall' art. 125 del regio decreto n. 1422 del 1924, non fa piu' parte del nostro ordinamento. in primo luogo perche' la norma richiamata non e' piu' vigente, trattandosi di un regolamento eccezionalmente prorogato che fonda la sua normativa su una legge abrogata. in secondo luogo, la legge sul nuovo processo del lavoro, che esonera dalle spese l' assicurato anche se soccombente, prefigura un corpo normativo caratterizzato dall' intervento dello stato in favore della parte piu' debole economicamente, a cui e' estranea la logica assistenzialistica insita invece nella visione dell' ente assicuratore come anticipatore delle spese.
art. 125 r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 art. 140 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 art. 152 disp. att. c.p.c. art. 14 l. 11 agosto 1973, n. 533
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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