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Documento


127449
IDG790600763
79.06.00763 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ubertazzi giovanni maria
richiesta di protesto dell' assegno bancario
Foro pad., an. 33 (1978), fasc. 12, pt. 2, pag. 73-84
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31410
l' a. si occupa del problema se la banca trattaria, ricevuto un assegno bancario di cui per qualche ragione ritenga di rifiutare il pagamento, prima di renderlo al presentatore, "debba" o meno consegnare il titolo per il protesto ad un pubblico ufficiale a cio' legittimato. esamina percio' i vari casi ai quali al mancato pagamento non segue necessariamente il protesto: quando il portatore di un assegno di cui intenda incassare l' importo si rivolga direttamente al traente; quando il prenditore chieda il pagamento dell' assegno alla banca trattaria; quando l' assegno sia presentato alla banca trattaria non gia' dal prenditore ma da altra banca alla quale egli abbia girato l' assegno per l' incasso. l' a. constata l' assenza di un dovere generale in capo alla banca trattaria di richiedere il protesto e conclude che l' assenza di un collegamento obbligatorio fra il mancato pagamento ed il protesto non contrasta con la funzione privatistica che la legge affida all' istituto del protesto cambiario.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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