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127478
IDG790900349
79.09.00349 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
balbi celso e.
inattivita' dell' intimato ed esecutorieta' del decreto di ingiunzion
Riv. dir. proc., an. 34 (1979), fasc. 1, pag. 40-76
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4400
premesso che la legislazione italiana sul procedimento di ingiunzione e' caratterizzata dalla confluenza in un unico istituto di elementi propri del processo documentale e del procedimento monitorio puro, l' a. esamina quelle norme che dispongono l' esecutorieta' del decreto nell' ipotesi di inattivita' dell' intimato, con riferimento ai principi affermati dalla corte costituzionale nella sentenza n. 120 del 1976, secondo la quale e' illegittimo, per contrasto con l' art. 24 comma 2 costituzione, l' art. 650 comma 1 codice procedura civile, nella parte in cui non consente l' opposizione tardiva all' intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto di ingiunzione, non abbia potuto, per caso fortuito o per forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto stesso. in tale prospettiva, lo stesso a. incentra la sua indagine sull' opposizione tardiva, sull' inquadramento di essa nell' ambito della restituzione in termine, sulle sue caratteristiche, sui suoi rapporti con l' opposizione tempestiva nonche' sui problemi concernenti l' estensione della disciplina della restituzione in termine alla inosservanza involontaria del termine di costituzione in giudizio da parte dell' opponente e l' estinzione del giudizio di opposizione per inattivita' dell' intimato opponente (inapplicabilita' della restituzione in termine).
art. 24 cost. art. 294 c.p.c. art. 645 c.p.c. art. 647 c.p.c. art. 650 c.p.c. art. 653 c.p.c. art. 668 c.p.c. r.d. 24 luglio 1922, n. 1036 r.d. 7 agosto 1936, n. 1531 c. cost. 20 maggio 1976, n. 120
Ist. dir. penale - Univ. TO



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