Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


127479
IDG790900350
79.09.00350 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pennisi angelo
riflessi sistematici delle nuove "disposizioni sull' azione civile in seguito ad amnistia"
Riv. dir. proc., an. 34 (1979), fasc. 1, pag. 77-96
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d601; d50411
premesso che la tendenza gia' in atto da parecchi anni, verso un graduale e progressivo abbattimento del principio dell' accessorieta' dell' azione civile, inserita nel processo penale, segna un' importante conquista con l' entrata in vigore dell' art. 12 della legge 3 agosto 1978 n. 405, l' a. analizza la nuova regola di cui al predetto art. 12 nel quadro del sistema processuale penale vigente con particolare riferimento agli artt. 23, 152 e 592 codice procedura penale. l' aver, il legislatore, limitato, nella predetta norma, il potere di decidere sull' azione civile ai soli giudici di impugnazione e di rinvio vale, pero', soltanto a ridurre ma non ad eliminare il contrasto tra l' art. 12 e gli artt. 152 e 592 codice procedura penale. cio' sia perche' rimane pur sempre la possibilita' di richiedere la rinnovazione del dibattimento in appello e di proporre nuovi mezzi di difesa nel giudizio di rinvio, sia perche' resta salva la possibilita' di far valere le invalidita' processuali che influiscono sulla decisione dell' azione proposta ex art. 185 codice penale. lo stesso a. esamina, infine, la condizione della "precedente condanna" e i problemi che ne conseguono nonche' la complessa situazione concernente la pronuncia del giudice penale sull' azione civile nel caso di differenti regimi probatori in tema di illecito civile, concludendo per la necessaria estensione della nuova regola alle altre cause estintive che ubbidiscono agli stessi principi.
l. 3 agosto 1978, n. 405 art. 23 c.p.p. art. 152 c.p.p. art. 592 c.p.p. art. 185 c.p. art. 2043 c.c. art. 3 cost. c. cost. 17 febbraio 1972, n. 29
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati