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| IDG790900350 | |
| 79.09.00350 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pennisi angelo
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| riflessi sistematici delle nuove "disposizioni sull' azione civile in
seguito ad amnistia"
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| Riv. dir. proc., an. 34 (1979), fasc. 1, pag. 77-96
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d601; d50411
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| premesso che la tendenza gia' in atto da parecchi anni, verso un
graduale e progressivo abbattimento del principio dell' accessorieta'
dell' azione civile, inserita nel processo penale, segna un'
importante conquista con l' entrata in vigore dell' art. 12 della
legge 3 agosto 1978 n. 405, l' a. analizza la nuova regola di cui al
predetto art. 12 nel quadro del sistema processuale penale vigente
con particolare riferimento agli artt. 23, 152 e 592 codice procedura
penale. l' aver, il legislatore, limitato, nella predetta norma, il
potere di decidere sull' azione civile ai soli giudici di
impugnazione e di rinvio vale, pero', soltanto a ridurre ma non ad
eliminare il contrasto tra l' art. 12 e gli artt. 152 e 592 codice
procedura penale. cio' sia perche' rimane pur sempre la possibilita'
di richiedere la rinnovazione del dibattimento in appello e di
proporre nuovi mezzi di difesa nel giudizio di rinvio, sia perche'
resta salva la possibilita' di far valere le invalidita' processuali
che influiscono sulla decisione dell' azione proposta ex art. 185
codice penale. lo stesso a. esamina, infine, la condizione della
"precedente condanna" e i problemi che ne conseguono nonche' la
complessa situazione concernente la pronuncia del giudice penale
sull' azione civile nel caso di differenti regimi probatori in tema
di illecito civile, concludendo per la necessaria estensione della
nuova regola alle altre cause estintive che ubbidiscono agli stessi
principi.
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| l. 3 agosto 1978, n. 405
art. 23 c.p.p.
art. 152 c.p.p.
art. 592 c.p.p.
art. 185 c.p.
art. 2043 c.c.
art. 3 cost.
c. cost. 17 febbraio 1972, n. 29
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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