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127481
IDG790900352
79.09.00352 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lancellotti franco
accertamento del cancelliere del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio
Riv. dir. proc., an. 34 (1979), fasc. 1, pag. 125-127
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d408; d30126
premesso che ai sensi dell' art. 124 disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile (per il quale "a prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non e' stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, ne' istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell' art. 395 del codice. ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non e' stata proposta impugnazione nel termine previsto dall' art. 327 del codice") la partecipazione del cancelliere alla determinazione degli effetti dell' esercizio della giurisdizione viene elevata al di sopra di quelle che la ricorrente letteratura specialista riconosce come funzioni tipiche del cancelliere stesso, l' a. afferma che, anche nel caso di impugnazione parziale, il cancelliere, per adempiere al proprio responsabile dovere, deve compiere un accertamento in fatto e in diritto, con richiamo alla norma e in applicazione dell' art. 329 comma 2 codice procedura civile, con contenuto analogo a quello dell' accertamento giurisdizionale del giudicato interno; e che la norma dell' art. 124 disposizioni d' attuazione va interpretata estensivamente in relazione a tale potesta' di accertamento.
art. 124 disp. att. c.p.c. art. 327 c.p.c. art. 329 c.p.c. l. 1 dicembre 1970, n. 898
Ist. dir. penale - Univ. TO



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