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| IDG790900352 | |
| 79.09.00352 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| lancellotti franco
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| accertamento del cancelliere del passaggio in giudicato della
sentenza di divorzio
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| Riv. dir. proc., an. 34 (1979), fasc. 1, pag. 125-127
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d408; d30126
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| premesso che ai sensi dell' art. 124 disposizioni di attuazione e
transitorie del codice di procedura civile (per il quale "a prova del
passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in
calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non e'
stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione,
ne' istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'
art. 395 del codice. ugualmente il cancelliere certifica in calce
alla copia della sentenza che non e' stata proposta impugnazione nel
termine previsto dall' art. 327 del codice") la partecipazione del
cancelliere alla determinazione degli effetti dell' esercizio della
giurisdizione viene elevata al di sopra di quelle che la ricorrente
letteratura specialista riconosce come funzioni tipiche del
cancelliere stesso, l' a. afferma che, anche nel caso di impugnazione
parziale, il cancelliere, per adempiere al proprio responsabile
dovere, deve compiere un accertamento in fatto e in diritto, con
richiamo alla norma e in applicazione dell' art. 329 comma 2 codice
procedura civile, con contenuto analogo a quello dell' accertamento
giurisdizionale del giudicato interno; e che la norma dell' art. 124
disposizioni d' attuazione va interpretata estensivamente in
relazione a tale potesta' di accertamento.
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| art. 124 disp. att. c.p.c.
art. 327 c.p.c.
art. 329 c.p.c.
l. 1 dicembre 1970, n. 898
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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