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127482
IDG790900353
79.09.00353 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pisanelli iandolo lucia
mancata subordinazione della sospensione condizionale ad obblighi di natura civilistica ed interesse ad impugnare del p.m.
Riv. dir. proc., an. 34 (1979), fasc. 1, pag. 128-132
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50415; d63020
esposte le principali teorie in tema di interesse ad impugnare del pubblico ministero e l' orientamento della giurisprudenza tendente ad escludere la legittimazione ad impugnare di quest' ultimo tutte le volte che sussiste direttamente la facolta' di impugnazione delle parti private, l' a. sottolinea come, conformemente a tale orientamento, si e' escluso il potere di impugnazione del pubblico ministero nel caso di mancata subordinazione della sospensione condizionale della pena agli obblighi di natura civilistica o di revoca delle imposizioni, ritenendo che l' interesse ad impugnare del pubblico ministero vada considerato in concreto "in funzione della finalita' che condiziona l' interesse delle parti nel processo" e che la norma, posta dall' art. 165 codice penale, appare "dettata nell' esclusivo interesse della parte civile". configurato, quindi, l' adempimento degli obblighi civili come condizione e non come presupposto del beneficio, l' a. critica l' orientamento della giurisprudenza costruendo l' impugnativa del pubblico ministero quale fulcro bilanciatore tra l' esigenza di tutela del "diritto d' eguaglianza" e quella di garantire il risarcimento dei danni derivanti dal reato.
art. 195 c.p.p. art. 165 c.p. art. 3 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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