| premesso che la questione dell' ammissibilita' della condanna
generica, ex art. 278 comma 1 codice di procedura civile, nel
processo del lavoro, e nel processo previdenziale, su quello
modellato, trova divise le opinioni della giurisprudenza e della
dottrina, l' a. analizza la decisione del tribunale di bolzano
secondo la quale la normativa introdotta con la legge 11 agosto 1973
n. 533 fa divieto al giudice di pronunciare tale sentenza e respinge
l' ulteriore deduzione del tribunale stesso per cui l' appello, nel
caso concreto, sarebbe inammissibile, in quanto il provvedimento
emanato dal pretore, nonostante la forma della sentenza, avrebbe
natura di ordinanza, revocabile pertanto dallo stesso giudice che l'
aveva pronunciata ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 423 codice
di procedura civile. in questo, come nel caso in cui, invece, nel
processo del lavoro o nel processo previdenziale, sia decisa con
sentenza non definitiva una questione pregiudiziale di merito, il
rimedio non sta nella conversione (per via di interpretazione o
qualificazione) della sentenza in ordinanza, ma, a norma dell' art.
161 codice procedura civile, nella proposizione dell' impugnazione,
volta a far dichiarare l' inammissibilita' del provvedimento e
pertanto ad ottenere l' annullamento senza sostituzione.
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