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127484
IDG790900355
79.09.00355 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tarzia giuseppe
sulla condanna generica nel processo del lavoro
nota a trib. bolzano 23 giugno 1977
Riv. dir. proc., an. 34 (1979), fasc. 1, pag. 147-154
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d760; d4162
premesso che la questione dell' ammissibilita' della condanna generica, ex art. 278 comma 1 codice di procedura civile, nel processo del lavoro, e nel processo previdenziale, su quello modellato, trova divise le opinioni della giurisprudenza e della dottrina, l' a. analizza la decisione del tribunale di bolzano secondo la quale la normativa introdotta con la legge 11 agosto 1973 n. 533 fa divieto al giudice di pronunciare tale sentenza e respinge l' ulteriore deduzione del tribunale stesso per cui l' appello, nel caso concreto, sarebbe inammissibile, in quanto il provvedimento emanato dal pretore, nonostante la forma della sentenza, avrebbe natura di ordinanza, revocabile pertanto dallo stesso giudice che l' aveva pronunciata ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 423 codice di procedura civile. in questo, come nel caso in cui, invece, nel processo del lavoro o nel processo previdenziale, sia decisa con sentenza non definitiva una questione pregiudiziale di merito, il rimedio non sta nella conversione (per via di interpretazione o qualificazione) della sentenza in ordinanza, ma, a norma dell' art. 161 codice procedura civile, nella proposizione dell' impugnazione, volta a far dichiarare l' inammissibilita' del provvedimento e pertanto ad ottenere l' annullamento senza sostituzione.
art. 161 c.p.c. art. 278 c.p.c. art. 323 c.p.c. art. 420 c.p.c. art. 423 c.p.c. art. 429 c.p.c. l. 11 agosto 1973, n. 533
Ist. dir. penale - Univ. TO



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