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127546
IDG791000252
79.10.00252 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lo giudice bruno
trattamento ai fini delle imposte sui redditi dei compensi spettanti agli amministratori, sindaci o revisori di societa' ed enti
Comm. trib. centr., an. 10 (1978), fasc. 11, pt. 2, pag. 1647-1652
d312203; d312204; d312214; d312215; d312223; d312224; d312304; d23063; d23068; d21801; d23073
l' a. definisce anzitutto la qualificazione giuridica agli effetti tributari dei vari rapporti concernenti l' attivita' di amministratore, sindaco, revisore di societa' ed enti, precisando che se il rapporto e' stabilito direttamente dalla persona fisica (che viene cosi' ad esplicare la sua attivita' in nome e per conto proprio, percependo gli emolumenti a titolo personale) si versa nell' ipotesi del lavoro autonomo, mentre se il rapporto e' stabilito tramite una societa' od un ente ai quali la persona fisica e' legata da rapporto di lavoro subordinato il compenso percepito direttamente dalla persona fisica e' tassabile come lavoro autonomo, laddove il compenso che essa sia tenuta a riversare alla societa' per conto della quale esplica l' ufficio non e' reddito imponibile per la persona fisica, ma concorre alla formazione del reddito della societa' destinataria. i soggetti eroganti possono detrarre dal proprio reddito le somme corrisposte per gli uffici di amministratore, revisore o sindaco ed operare sulle stesse la ritenuta d' acconto (salvo il caso suddetto di emolumenti riversibili). nel caso di effettuazione delle attivita' in questione in nome e per conto proprio ovvero per conto di terzi ma senza obbligo di riversare gli emolumenti percepiti, lo svolgimento di tali attivita' in via occasionale viene a godere di un trattamento fiscale piu' favorevole di quello previsto per lo svolgimento abituale, fruendo della detraibilita' di tutte le spese di produzione (in luogo della forfettizzazione delle stesse). nel caso di compensi riversibili non appare equo ammettere per la societa' percipiente la deduzione dal corrispettivo della prestazione delle spese sostenute per le trasferte del dipendente (gia' deducibili per la determinazione del reddito).
art. 49 comma 2 lett. a d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 47 lett. b d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 6 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 56 comma 1 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 50 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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