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127552
IDG791000258
79.10.00258 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
la mattina giuseppe
nota a cass. sez. i 26 settembre 1978, n. 4319
Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 2, pag. 101-102
d21719; d21717; d21718; d2175
l' a. sostiene che dalla circostanza che l' art. 25 del decreto n. 636 del 1972 non richiami espressamente il i comma dell' art. 17 dovrebbe derivare l' inammissibilita' pura e semplice del ricorso alla commissione tributaria centrale spedito a mezzo posta e non come afferma la cassazione, l' ammissibilita' della spedizione a mezzo posta con riguardo alla data in cui il ricorso giunge alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata per verificarne la tempestivita'. l' a. non rinviene alcuna giustificazione logica della diversa disciplina riservata alla presentazione del ricorso alla commissione centrale rispetto all' impugnazione di i e ii grado. ravvisa maggiore equita' e conformita' ai principi informatori del nuovo procedimento tributario nella tesi della commissione centrale secondo cui si considera come data di presentazione quella di spedizione.
art. 25 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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