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127553
IDG791000259
79.10.00259 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
la mattina giuseppe
nota a comm. centr. sez. v 15 novembre 1977, n. 14350
Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 2, pag. 108
d2175; d21719; d21718
con riferimento ad un caso di omessa presentazione di istanza di fissazione di udienza di cui all' art. 44 del decreto n. 636 del 1972 in merito al quale la commissione tributaria centrale si e' sottratta ad ogni indagine ritenendo precluso l' esame del ricorso sia nel rito che nel merito, l' a. osserva che qualora le commissioni abbiano tenuto l' udienza di trattazione prima della data di insediamento delle nuove commissioni e le decisioni non vengano depositate entro la stessa data, le impugnazioni si considerano pendenti. precisato che nel caso in esame doveva considerarsi pendente non il ricorso alla commissione centrale, ma l' appello alla commissione di ii grado, proposto dall' ufficio e non dal contribuente, l' a. conclude che il processo doveva riprendere davanti alla commissione di ii grado.
art. 44 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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