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127555
IDG791000261
79.10.00261 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
attademo walter
accertamento sintetico ai sensi dell' art. 38 d.p.r. 600. conseguenze ai fini ilor
Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 3, pag. 159-168
d2154; d21551; d23065; d23062; d24045; d23063; d24043
l' a. osserva che l' art. 38 del decreto n. 600 del 1973 ha reintrodotto con alcune modifiche l' accertamento induttivo dei redditi. l' eventuale rettifica della dichiarazione va fatta con unico atto ai fini dell' irpef e dell' ilor, ma con riferimento analitico alle varie categorie di redditi; se peraltro il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica e' inferiore a quello attribuibile al contribuente in base ad elementi e circostanze di fatto certi, l' ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e non e' necessario quantificare i singoli redditi presunti, considerati redditi di capitale nel loro ammontare complessivo. le gravi conseguenze (inammissibilita' di detrazioni ai fini irpef ed ilor) dovrebbe sia scoraggiare l' evasione sia indurre gli uffici a procedere in materia con cautela. precisato che nel confronto di due situazioni reddituali il maggior reddito da accertare e' quello piu' elevato, l' a. ritiene che laddove il legislatore stabilisce che ai fini ilor che il maggior reddito accertato e' considerato reddito di capitale, questo maggior reddito non puo' che essere quello determinato ai fini dell' irpef e non una differenza, che assumera' peraltro rilevanza in seguito ai fini del calcolo dell' imposta e delle sanzioni.
art. 38 comma 4 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 39 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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