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Documento


127559
IDG791000265
79.10.00265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
la mattina giuseppe
nota a cass. sez. i 22 settembre 1978, n. 4248
Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 3, pag. 195
d23020; d23071; d23073
in merito alla questione relativa alla tassabilita' o meno ai fini dell' imposta di ricchezza mobile degli avanzi di gestione degli istituti autonomi case popolari (risolta dalla cassazione in senso positivo), l' a. ricorda il principio generale secondo cui gli avanzi di gestione degli enti pubblici non scontano l' imposta mobiliare solo quando risulta una destinazione legale predeterminata che vincoli alla copertura delle spese dell' attivita' istituzionale od alla riduzione dei costi dei servizi resi nell' ambito di tale attivita'. osserva che secondo l' orientamento ministeriale gli enti in questione sono soggetti ad irpeg come enti aventi ad oggetto esclusivo o principale l' esercizio di attivita' commerciale.
art. 2 lett. b d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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