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127561
IDG791000267
79.10.00267 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de falco antonio
successioni. valutazione dei titoli azionari non quotati in borsa
Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 3, pag. 417-420
d23113; d23073; d312201; d312211; d312221
l' a. precisa che l' art. 22 del decreto n. 637 del 1972 ha innovato la valutazione dei titoli non quotati in borsa e delle quote di partecipazione in societa' di capitali ai fini dell' imposta sulle successioni. come chiarito dalle istruzioni ministeriali, per le azioni non quotate in borsa l' ufficio deve procedere alla valutazione tenendo presente le componenti attive e passive del patrimonio sociale aziendale, tenendo presente che per complesso aziendale deve intendersi un potenziamento patrimoniale realizzabile in ogni momento. peraltro, con evidente violazione del disposto legislativo, gli uffici continuano a vagliare le singole situazioni patrimoniali, tenendo presenti solo le eventuali plusvalenze emergenti a seguito di attenta valutazione dei beni immobili costituenti la componente attiva dell' azienda e, stabilita la differenza di valore tra quello risultante dalla stima effettuata e quello esposto in bilancio, aggiungono la differenza stessa al capitale sociale ed alle eventuali riserve, stabilendo cosi' la massa attiva sociale che, divisa per il numero delle azioni, da' ad ognuna di esse un valore non rispondente a quello reale. l' a. osserva che secondo la disciplina contenuta nel decreto n. 598 del 1973 sulla tassazione dei redditi delle societa' di capitali se esiste una plusvalenza immobiliare in rapporto alle risultanze del bilancio aziendale, si devono ammettere corrispondenti maggiori oneri da non trascurare ai fini di una equa determinazione del valore effettivo azionario. lo stesso ministero delle finanze ha riconosciuto che nel caso specifico di azioni di una societa' immobiliare cadute in successione non puo' esistere automatica identita' di valori tra azioni e cespiti sociali. pertanto nella valutazione dei titoli azionati non quotati in borsa si deve tenere conto di ogni elemento, diretto od indiretto, che possa costituire una componente attiva o passiva dell' effettiva situazione patrimoniale.
art. 22 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 art. 6 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598 circ. min. finanze 10 gennaio 1973, n. 6 ris. min. finanze 6 ottobre 1978, n. 271230
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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