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| IDG791000267 | |
| 79.10.00267 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de falco antonio
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| successioni. valutazione dei titoli azionari non quotati in borsa
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| Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 3, pag. 417-420
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| d23113; d23073; d312201; d312211; d312221
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| l' a. precisa che l' art. 22 del decreto n. 637 del 1972 ha innovato
la valutazione dei titoli non quotati in borsa e delle quote di
partecipazione in societa' di capitali ai fini dell' imposta sulle
successioni. come chiarito dalle istruzioni ministeriali, per le
azioni non quotate in borsa l' ufficio deve procedere alla
valutazione tenendo presente le componenti attive e passive del
patrimonio sociale aziendale, tenendo presente che per complesso
aziendale deve intendersi un potenziamento patrimoniale realizzabile
in ogni momento. peraltro, con evidente violazione del disposto
legislativo, gli uffici continuano a vagliare le singole situazioni
patrimoniali, tenendo presenti solo le eventuali plusvalenze
emergenti a seguito di attenta valutazione dei beni immobili
costituenti la componente attiva dell' azienda e, stabilita la
differenza di valore tra quello risultante dalla stima effettuata e
quello esposto in bilancio, aggiungono la differenza stessa al
capitale sociale ed alle eventuali riserve, stabilendo cosi' la massa
attiva sociale che, divisa per il numero delle azioni, da' ad ognuna
di esse un valore non rispondente a quello reale. l' a. osserva che
secondo la disciplina contenuta nel decreto n. 598 del 1973 sulla
tassazione dei redditi delle societa' di capitali se esiste una
plusvalenza immobiliare in rapporto alle risultanze del bilancio
aziendale, si devono ammettere corrispondenti maggiori oneri da non
trascurare ai fini di una equa determinazione del valore effettivo
azionario. lo stesso ministero delle finanze ha riconosciuto che nel
caso specifico di azioni di una societa' immobiliare cadute in
successione non puo' esistere automatica identita' di valori tra
azioni e cespiti sociali. pertanto nella valutazione dei titoli
azionati non quotati in borsa si deve tenere conto di ogni elemento,
diretto od indiretto, che possa costituire una componente attiva o
passiva dell' effettiva situazione patrimoniale.
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| art. 22 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
art. 6 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
circ. min. finanze 10 gennaio 1973, n. 6
ris. min. finanze 6 ottobre 1978, n. 271230
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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