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127570
IDG791000276
79.10.00276 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a cass. sez. i 8 luglio 1974, n. 1985
Iva trib. er., an. 8 (1979), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 227-228
d224; d2172; d42100
conformemente all' avviso giurisprudenziale, l' a. ritiene che alle controversie tributarie gia' iniziate davanti al giudice ordinario prima dell' entrata in vigore del nuovo contenzioso tributario si applichi la normativa previgente, compresa quella relativa al principio del doppio grado di giurisdizione. osserva che secondo la regolamentazione transitoria per le controversie pendenti le parti hanno la possibilita' di esperire l' azione giudiziaria davanti ai tribunali secondo le norme previgenti ovvero di proporre il ricorso per cassazione, purche' non siano decorsi i relativi termini. a maggior ragione tale normativa deve considerarsi applicabile alle cause gia' iniziate davanti al giudice ordinario, indipendentemente da ogni indagine sulla data di insediamento delle commissioni tributarie.
art. 43 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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