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127571
IDG791000277
79.10.00277 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota ad app. roma sez. i 21 gennaio 1974, n. 110
Iva trib. er., an. 8 (1979), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 228-229
d211; d2122; d0113
precisato che il rapporto tributario si forma nel momento in cui si determina la situazione di fatto generatrice del debito d' imposta e che in tale momento l' obbligazione tributaria sorge in astratto sia per l' esistenza stessa sia per la misura, l' a. condivide l' opinione della giurisprudenza nel ritenere che a seguito dell' emanazione del decreto legge n. 621 del 1970, istitutivo di un diritto speciale pari al 10% dell' ammontare dei pedaggi lordi riscossi dai concessionari di autostrade, e dell' entrata in vigore della legge n. 1035 del 1970 che, data la mancata conversione in legge del citato decreto ha con effetto retroattivo confermato l' efficacia dei rapporti giuridici sorti in base ad esso, l' obbligo al pagamento del diritto speciale sussista fin dall' inizio.
art. 29 d.l. 27 agosto 1970, n. 621 l. 18 dicembre 1970, n. 1035
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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