| 127573 | |
| IDG791000280 | |
| 79.10.00280 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| izzi antonio
| |
| sul diverso presupposto per la redazione del prospetto fiscale di
sviluppo del conto economico dopo l' entrata in vigore dell' art.
2425 bis cod. civile
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Rass. trib., an. 21 (1979), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 3-7
| |
| | |
| d21514; d23062; d23072; d31111; d312207; d312217; d312225; d312305
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. osserva che l' obbligo -incombente ai soggetti esercenti un'
impresa commerciale e tenuti ad allegare alla dichiarazione dei
redditi un bilancio con un conto profitti e perdite- di allegare un
prospetto esplicativo qualora dal conto profitti e perdite non
risultino ricavi, costi, rimanenze e gli altri elementi necessari per
la determinazione del reddito d' impresa non risulta chiaramente
delineato nella sfera di applicazione. esclude la sussistenza di tale
obbligo nel caso di componenti positivi o negativi di reddito non
contabilizzati nel conto economico, ritenendo, conformemente alla
tesi ministeriale, che il prospetto abbia la funzione di esplicitare
dati che, pur essendo contabilizzati a perdite e profitti, che non ne
consentono un' analitica individuazione. secondo l' a. il grado di
analiticita' da riservare al prospetto in questione va stabilito
tenendo presente la legislazione societaria emanata successivamente
all' entrata in vigore della riforma tributaria ed in particolare l'
art. 2425 bis del codice civile che, negando liberta' di stesura al
conto economico, ha modificato i presupposti del prospetto fiscale.
sulla base di un indispensabile collegamento tra norme fiscali e
norme sul bilancio l' a. sostiene che il prospetto deve essere
redatto solo quando nel conto profitti e perdite manchi l'
esposizione dei dati richiesti dal citato art. 2425 bis ovvero da
leggi speciali.
| |
| art. 3 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 5 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
d.p.r. 31 marzo 1975, n. 147
l. 7 giugno 1974, n. 216
art. 2425 bis c.c.
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |