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127573
IDG791000280
79.10.00280 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
izzi antonio
sul diverso presupposto per la redazione del prospetto fiscale di sviluppo del conto economico dopo l' entrata in vigore dell' art. 2425 bis cod. civile
Rass. trib., an. 21 (1979), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 3-7
d21514; d23062; d23072; d31111; d312207; d312217; d312225; d312305
l' a. osserva che l' obbligo -incombente ai soggetti esercenti un' impresa commerciale e tenuti ad allegare alla dichiarazione dei redditi un bilancio con un conto profitti e perdite- di allegare un prospetto esplicativo qualora dal conto profitti e perdite non risultino ricavi, costi, rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d' impresa non risulta chiaramente delineato nella sfera di applicazione. esclude la sussistenza di tale obbligo nel caso di componenti positivi o negativi di reddito non contabilizzati nel conto economico, ritenendo, conformemente alla tesi ministeriale, che il prospetto abbia la funzione di esplicitare dati che, pur essendo contabilizzati a perdite e profitti, che non ne consentono un' analitica individuazione. secondo l' a. il grado di analiticita' da riservare al prospetto in questione va stabilito tenendo presente la legislazione societaria emanata successivamente all' entrata in vigore della riforma tributaria ed in particolare l' art. 2425 bis del codice civile che, negando liberta' di stesura al conto economico, ha modificato i presupposti del prospetto fiscale. sulla base di un indispensabile collegamento tra norme fiscali e norme sul bilancio l' a. sostiene che il prospetto deve essere redatto solo quando nel conto profitti e perdite manchi l' esposizione dei dati richiesti dal citato art. 2425 bis ovvero da leggi speciali.
art. 3 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 5 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 d.p.r. 31 marzo 1975, n. 147 l. 7 giugno 1974, n. 216 art. 2425 bis c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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