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| IDG791000284 | |
| 79.10.00284 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| dus sergio
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| sulla motivazione degli accertamenti di valore in tema di imposte sui
trasferimenti della ricchezza
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| nota a comm. centr. sez. xiii 20 settembre 1978, n. 2335
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| Rass. trib., an. 21 (1979), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 43-44
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| d2156; d23104; d23114; d24055
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| l' a. precisa che ai fini dell' invim e' previsto l' obbligo di
motivazione dell' accertamento in senso non solo formale, ma anche
sostanziale e che l' eliminazione dell' espressa sanzione della
nullita' per la mancata indicazione degli elementi in base ai quali
il valore sia stato determinato ai fini dell' imposta sulle
successioni non esclude che tale nullita' sussista tuttora in caso di
mancato adempimento dell' obbligo dell' indicazione dei criteri
stabiliti dalla legge per la rettifica dei valori. la mancanza di un
contenuto specifico e concreto dell' atto di accertamento lo rende
invalido sia come atto amministrativo sia come specifico atto
portante una pretesa impositiva, da enunciare in modo tale da porre
il contribuente in condizione di difendersi. l' a. condivide pertanto
la tesi sostenuta dalla commissione tributaria centrale secondo cui
l' avviso di accertamento di valore deve fare riferimento non solo ai
criteri seguiti dall' ufficio nell' operare la rettifica del valore
dichiarato, ma anche ai fatti tenuti concretamente presenti nel
determinare il valore accertato. critica l' opposto avviso
giurisprudenziale secondo il quale e' sufficiente che l' ufficio
contrapponga al valore dichiarato quello accertato.
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| art. 22 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
art. 49 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
d.p.r. 6 dicembre 1977, n. 914
art. 21 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639
art. 48 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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