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127576
IDG791000284
79.10.00284 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dus sergio
sulla motivazione degli accertamenti di valore in tema di imposte sui trasferimenti della ricchezza
nota a comm. centr. sez. xiii 20 settembre 1978, n. 2335
Rass. trib., an. 21 (1979), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 43-44
d2156; d23104; d23114; d24055
l' a. precisa che ai fini dell' invim e' previsto l' obbligo di motivazione dell' accertamento in senso non solo formale, ma anche sostanziale e che l' eliminazione dell' espressa sanzione della nullita' per la mancata indicazione degli elementi in base ai quali il valore sia stato determinato ai fini dell' imposta sulle successioni non esclude che tale nullita' sussista tuttora in caso di mancato adempimento dell' obbligo dell' indicazione dei criteri stabiliti dalla legge per la rettifica dei valori. la mancanza di un contenuto specifico e concreto dell' atto di accertamento lo rende invalido sia come atto amministrativo sia come specifico atto portante una pretesa impositiva, da enunciare in modo tale da porre il contribuente in condizione di difendersi. l' a. condivide pertanto la tesi sostenuta dalla commissione tributaria centrale secondo cui l' avviso di accertamento di valore deve fare riferimento non solo ai criteri seguiti dall' ufficio nell' operare la rettifica del valore dichiarato, ma anche ai fatti tenuti concretamente presenti nel determinare il valore accertato. critica l' opposto avviso giurisprudenziale secondo il quale e' sufficiente che l' ufficio contrapponga al valore dichiarato quello accertato.
art. 22 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 art. 49 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 d.p.r. 6 dicembre 1977, n. 914 art. 21 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 art. 48 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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