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| IDG791000285 | |
| 79.10.00285 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| falsitta gaspare
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| sulla solubilita' di un preteso contrasto tra norme fiscali e norme
civilistiche in tema di ammortamenti anticipati
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| Rass. trib., an. 21 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 13-19
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23063; d23073; d21514; d31111; d312207; d312217; d312225; d312305
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| l' a. precisa che l' ammortamento anticipato da' luogo all'
accantonamento a riserva di una quota di utile in esenzione
temporanea da prelievo tributario e che la temporaneita' dell'
intassabilita' e' particolarmente evidente nel caso di plusvalenza
che, accantonata in apposito fondo della sezione passiva dello stato
patrimoniale del bilancio civilistico, non venga poi entro il biennio
in tutto o in parte reinvestita: la quota non reinvestita diventera'
componente positivo dell' utile di esercizio e del reddito fiscale
del secondo esercizio successivo a quello del realizzo. il beneficio
dell' intassabilita' si consegue solo se il reinvestimento e'
destinato all' acquisto od alla costruzione di "beni ammortizzabili";
concluso il reinvestimento, la quota di plusvalenza reinvestita viene
trasferita al fondo ammortamento. rilevato che nel sistema italiano
vige il principio dell' unicita' del bilancio di esercizio e che la
dottrina ha esasperato il contrasto tra la disciplina civilistica e
quella tributaria del bilancio, l' a. osserva che la creazione di
fondi di ammortamento anticipato puo' dar luogo a violazione dei
principi che presiedono alla disciplina civilistica del bilancio
(competenza, chiarezza, precisione) o rispettarli a seconda del modo
in cui gli amministratori rappresentano contabilmente ed illustrano
nella relazione la creazione dei fondi stessi.
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| art. 2425 c.c.
trib. milano 4 settembre 1978, n. 4850
art. 54 comma 5 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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