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127577
IDG791000285
79.10.00285 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
falsitta gaspare
sulla solubilita' di un preteso contrasto tra norme fiscali e norme civilistiche in tema di ammortamenti anticipati
Rass. trib., an. 21 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 13-19
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23063; d23073; d21514; d31111; d312207; d312217; d312225; d312305
l' a. precisa che l' ammortamento anticipato da' luogo all' accantonamento a riserva di una quota di utile in esenzione temporanea da prelievo tributario e che la temporaneita' dell' intassabilita' e' particolarmente evidente nel caso di plusvalenza che, accantonata in apposito fondo della sezione passiva dello stato patrimoniale del bilancio civilistico, non venga poi entro il biennio in tutto o in parte reinvestita: la quota non reinvestita diventera' componente positivo dell' utile di esercizio e del reddito fiscale del secondo esercizio successivo a quello del realizzo. il beneficio dell' intassabilita' si consegue solo se il reinvestimento e' destinato all' acquisto od alla costruzione di "beni ammortizzabili"; concluso il reinvestimento, la quota di plusvalenza reinvestita viene trasferita al fondo ammortamento. rilevato che nel sistema italiano vige il principio dell' unicita' del bilancio di esercizio e che la dottrina ha esasperato il contrasto tra la disciplina civilistica e quella tributaria del bilancio, l' a. osserva che la creazione di fondi di ammortamento anticipato puo' dar luogo a violazione dei principi che presiedono alla disciplina civilistica del bilancio (competenza, chiarezza, precisione) o rispettarli a seconda del modo in cui gli amministratori rappresentano contabilmente ed illustrano nella relazione la creazione dei fondi stessi.
art. 2425 c.c. trib. milano 4 settembre 1978, n. 4850 art. 54 comma 5 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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