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127578
IDG791000286
79.10.00286 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
l.p.
osservazioni a g. falsitta, sulla solubilita' di un preteso contrasto tra norme fiscali e norme civilistiche in tema di ammortamenti anticipati, in rass. trib., 1979, pp. 13-19
Rass. trib., an. 21 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 20
d23063; d23073; d21514; d31111; d312204; d312217; d312225; d312305
commentando il contributo dottrinale in rassegna, l' a. osserva che i punti di contrasto tra legislazione fiscale e civilistica sono particolarmente evidenti nella disciplina degli ammortamenti. ricorda a titolo di esempio che le norme fiscali non consentono la deducibilita' di quote di ammortamento eventualmente iscritte in bilancio a fronte del logorio degli immobili non costituenti beni strumentali per l' esercizio dell' impresa e che pertanto le societa' con notevoli investimenti in patrimoni immobiliari seguono la prassi di non praticare ammortamenti su tali cespiti, mentre il codice civile prevede che la valutazione degli immobili sia in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all' esercizio stesso, mediante iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento. si tende ad anticipare all' esercizio costi di competenza di futuri periodi di gestione per ottenere il vantaggio dell' immediata decurtazione dell' imponibile. per gli immobili non strumentali l' omissione dell' ammortamento si traduce in istanza in un rinvio, agli esercizi successivi, di costi di competenza del periodo di gestione ed il vantaggio fiscale consiste nella possibilita' di sostituire questi costi, fiscalmente indeducibili, con altri ammessi invece in detrazione.
art. 2425 c.c. art. 52 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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