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| IDG791000286 | |
| 79.10.00286 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| l.p.
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| osservazioni a g. falsitta, sulla solubilita' di un preteso contrasto
tra norme fiscali e norme civilistiche in tema di ammortamenti
anticipati, in rass. trib., 1979, pp. 13-19
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| Rass. trib., an. 21 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 20
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| d23063; d23073; d21514; d31111; d312204; d312217; d312225; d312305
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| commentando il contributo dottrinale in rassegna, l' a. osserva che i
punti di contrasto tra legislazione fiscale e civilistica sono
particolarmente evidenti nella disciplina degli ammortamenti. ricorda
a titolo di esempio che le norme fiscali non consentono la
deducibilita' di quote di ammortamento eventualmente iscritte in
bilancio a fronte del logorio degli immobili non costituenti beni
strumentali per l' esercizio dell' impresa e che pertanto le societa'
con notevoli investimenti in patrimoni immobiliari seguono la prassi
di non praticare ammortamenti su tali cespiti, mentre il codice
civile prevede che la valutazione degli immobili sia in ogni
esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo
per la quota corrispondente all' esercizio stesso, mediante
iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento. si tende ad
anticipare all' esercizio costi di competenza di futuri periodi di
gestione per ottenere il vantaggio dell' immediata decurtazione dell'
imponibile. per gli immobili non strumentali l' omissione dell'
ammortamento si traduce in istanza in un rinvio, agli esercizi
successivi, di costi di competenza del periodo di gestione ed il
vantaggio fiscale consiste nella possibilita' di sostituire questi
costi, fiscalmente indeducibili, con altri ammessi invece in
detrazione.
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| art. 2425 c.c.
art. 52 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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