Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


127582
IDG791000290
79.10.00290 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 19 dicembre 1978, n. 6080
Rass. trib., an. 21 (1979), fasc. 3, pt. 2, pag. 67
d23106; d23017
dissentendo in parte dall' avviso giurisprudenziale, l' a. ritiene che la locuzione "fabbricati" di cui all' art. 44 del decreto n. 124 del 1965 recante agevolazioni in materia di imposta di registro vada intesa restrittivamente come riferita ai fabbricati veri e propri e non anche ai distributori di carburante solo in relazione alla disposizione agevolativa in questione ed al caso di esistenza del solo impianto, costituito da macchinari per l' erogazione della benzina ed accessori e non anche da costruzioni in muratura. osserva che ai fini dell' esenzione dall' imposta sui fabbricati il decreto n. 1639 del 1933 attribuisce natura di fabbricato anche ai distributori di carburante e che nel quadro di una politica fiscale di incentivazione dello sviluppo dell' attivita' edilizia si dovrebbe considerare ogni forma di utilizzazione dell' area, salvo i casi di occupazione con impianti a titolo precario che non comportino una sia pur modesta attivita' edilizia.
art. 44 d.l. 15 marzo 1965, n. 124 l. 13 maggio 1965, n. 431 r.d. 30 novembre 1933, n. 1639
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati