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127583
IDG791000291
79.10.00291 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 24 aprile 1979, n. 2319
Rass. trib., an. 21 (1979), fasc. 3, pt. 2, pag. 90-91
d21901; d2154; d50165; d501070; d50107; d23108
l' a. sottolinea la rilevanza in ordine all' illecito di omissione della sentenza con cui la cassazione ha dichiarato applicabili alla pena pecuniaria i principi di diritto penale per taluni effetti sostanziali, osservando che le cause di esclusione della punibilita' previste dal codice penale (caso fortuito, forza maggiore, stato di necessita') dovrebbero essere riconosciute valide dall' amministrazione finanziaria anche per l' applicazione della pena pecuniaria prevista per violazioni delle leggi tributarie. secondo l' a. violerebbe l' art. 70 del decreto n. 600 del 1973 sull' accertamento l' ufficio che, provato un omesso o tardivo adempimento da parte del contribuente per caso fortuito, forza maggiore o stato di necessita', ritenesse ugualmente sussistente la violazione ed applicasse la relativa pena pecuniaria. l' a. ricorda in materia la razionale normativa contenuta nella previgente legge di registro, osservando che oggi invece alla causa di forza maggiore viene quasi attribuita una funzione punitiva.
art. 4 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 99 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 70 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 75 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 46 c.p.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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