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127585
IDG791000294
79.10.00294 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pravisano renzo
i soggetti obbligati alla compilazione ed alla conservazione della bolla di accompagnamento
Legisl. giur. trib., an. 9 (1979), fasc. 2, pag. 386-391
d23154; d23156
l' a. precisa che la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, da emettersi in ogni caso prima dell' inizio del trasporto dei beni con tutte le indicazioni previste dalla legge e le sottoscrizioni richieste, non puo' essere sostituita dalla fattura quando la consegna o spedizione viene effettuata, per ordine del cessionario, a cura del cedente presso terzi e quando la fattura e' consegnata o spedita al cessionario prima della consegna o spedizione dei beni. l' a. esamina i diversi casi in cui la bolletta viene emessa dal cedente dei beni o dal cessionario; dal committente o dal commissionario; dal committente, depositante, comodante, colui che effettua la consegna; dal soggetto che effettua la restituzione o la sostituzione in forma gratuita di beni invenduti o in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullabilita' o simili; dall' assuntore la lavorazione, depositario con o senza rappresentanza. sono obbligati alla conservazione dell' esemplare della bolla di accompagnamento di propria competenza il mittente, il destinatario ed il vettore. l' a. elenca infine le sanzioni previste per la violazione dell' obbligo di conservazione e gli altri documenti, connessi all' emissione della bolla, per i quali sussiste l' obbligo di conservazione.
d.p.r. 6 ottobre 1978, n. 627 d.m. 29 novembre 1978 art. 45 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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