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127589
IDG791000298
79.10.00298 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di salvo nicolo'
del segreto d' ufficio dinanzi al magistrato civile e penale. pt. 3
Nuova riv. trib., an. 35 (1979), fasc. 3, pag. 111-115
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2151; d04012; d2154; d5111; d61462; d4062; d41513; d1611; d23032
proseguendo uno studio gia' intrapreso, l' a. ricorda che secondo la giurisprudenza della cassazione e' illegittima la richiesta della dichiarazione unica dei redditi rivolta d' ufficio al funzionario delle finanze da parte del giudice civile, in quanto l' art. 213 del codice di procedura civile consente bensi' al giudice di chiedere anche d' ufficio alla pubblica amministrazione informazioni scritte, ma queste devono riguardare propriamente atti e documenti dell' amministrazione stessa. riscontra sul punto un' assoluta convergenza di opinioni in dottrina ed osserva che il segreto d' ufficio da cui e' coperta la dichiarazione dei redditi vale "erga omnes" ai sensi dell' art. 15 della costituzione e l' ordine del giudice viene a contrastare anche con la legge penale. il funzionario delle finanze ha il dovere di formalizzare il suo rifiuto ad un' eventuale richiesta della dichiarazione dei redditi da parte di un giudice civile. circa il caso in cui il giudice non condivida il rifiuto ed il funzionario delle finanze debba aderire alla sua richiesta, l' a. illustra le cautele che quest' ultimo deve adottare nell' inviare al giudice copia fotostatica della dichiarazione in plico suggellato ed informare l' avvocatura di stato dell' inottemperanza del giudice alle previste limitazioni del suo potere.
art. 68 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 213 c.p.c. art. 15 cost. art. 352 c.p.p. art. 342 c.p.p.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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