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| IDG791000298 | |
| 79.10.00298 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| di salvo nicolo'
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| del segreto d' ufficio dinanzi al magistrato civile e penale. pt. 3
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| Nuova riv. trib., an. 35 (1979), fasc. 3, pag. 111-115
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d2151; d04012; d2154; d5111; d61462; d4062; d41513; d1611; d23032
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| proseguendo uno studio gia' intrapreso, l' a. ricorda che secondo la
giurisprudenza della cassazione e' illegittima la richiesta della
dichiarazione unica dei redditi rivolta d' ufficio al funzionario
delle finanze da parte del giudice civile, in quanto l' art. 213 del
codice di procedura civile consente bensi' al giudice di chiedere
anche d' ufficio alla pubblica amministrazione informazioni scritte,
ma queste devono riguardare propriamente atti e documenti dell'
amministrazione stessa. riscontra sul punto un' assoluta convergenza
di opinioni in dottrina ed osserva che il segreto d' ufficio da cui
e' coperta la dichiarazione dei redditi vale "erga omnes" ai sensi
dell' art. 15 della costituzione e l' ordine del giudice viene a
contrastare anche con la legge penale. il funzionario delle finanze
ha il dovere di formalizzare il suo rifiuto ad un' eventuale
richiesta della dichiarazione dei redditi da parte di un giudice
civile. circa il caso in cui il giudice non condivida il rifiuto ed
il funzionario delle finanze debba aderire alla sua richiesta, l' a.
illustra le cautele che quest' ultimo deve adottare nell' inviare al
giudice copia fotostatica della dichiarazione in plico suggellato ed
informare l' avvocatura di stato dell' inottemperanza del giudice
alle previste limitazioni del suo potere.
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| art. 68 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 213 c.p.c.
art. 15 cost.
art. 352 c.p.p.
art. 342 c.p.p.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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