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127592
IDG791000301
79.10.00301 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
squadrilli paola
comunione convenzionale tra i coniugi e riflessi fiscali
Giust. trib., an. 101 (1979), fasc. 1, pag. 1-5
d23100; d23103; d23062; d23063; d23061; d30128
l' a. precisa che a seguito della riforma del diritto di famiglia il regime normale che regola i rapporti patrimoniali dei coniugi e' quello della comunione legale dei beni ed elenca le attivita' economiche che ne formano oggetto. dalla disamina dei lavori preparatori della legislazione emanata in argomento si desume che tutti i beni (salvo quelli espressamente esclusi) possono per volonta' dei coniugi entrare a far parte della comunione, e che in particolare possono esservi compresi anche i proventi dell' attivita' separata. la comunione convenzionale deve essere stipulata per atto pubblico ed assoggettata a registrazione in termine fisso e con imposta fissa; il regime di pubblicita' previsto e' quello dell' annotazione a margine dell' atto di matrimonio: dalla data dell' annotazione i coniugi diventano nei confronti dei terzi titolari congiunti dei redditi relativi ai beni oggetto della comunione convenzionale. precisato che civilisticamente non e' consentito attribuire ai coniugi quote disuguali dei redditi provenienti dall' attivita' separata, l' a. osserva che anche in sede di dichiarazione dei redditi deve essere imputato a ciascuno dei coniugi il 50% dei proventi dell' attivita' separata e che cio' puo' indurre i coniugi a stipulare convenzioni matrimoniali in tutti i casi in cui l' imputazione della meta' dei proventi di uno dei coniugi all' altro determini un risparmio d' imposta.
l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 210 c.c. art. 162 c.c. art. 11 tar. a d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 177 c.c. art. 4 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 4 l. 13 giugno 1977, n. 114
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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