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| IDG791000301 | |
| 79.10.00301 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| squadrilli paola
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| comunione convenzionale tra i coniugi e riflessi fiscali
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| Giust. trib., an. 101 (1979), fasc. 1, pag. 1-5
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| d23100; d23103; d23062; d23063; d23061; d30128
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| l' a. precisa che a seguito della riforma del diritto di famiglia il
regime normale che regola i rapporti patrimoniali dei coniugi e'
quello della comunione legale dei beni ed elenca le attivita'
economiche che ne formano oggetto. dalla disamina dei lavori
preparatori della legislazione emanata in argomento si desume che
tutti i beni (salvo quelli espressamente esclusi) possono per
volonta' dei coniugi entrare a far parte della comunione, e che in
particolare possono esservi compresi anche i proventi dell' attivita'
separata. la comunione convenzionale deve essere stipulata per atto
pubblico ed assoggettata a registrazione in termine fisso e con
imposta fissa; il regime di pubblicita' previsto e' quello dell'
annotazione a margine dell' atto di matrimonio: dalla data dell'
annotazione i coniugi diventano nei confronti dei terzi titolari
congiunti dei redditi relativi ai beni oggetto della comunione
convenzionale. precisato che civilisticamente non e' consentito
attribuire ai coniugi quote disuguali dei redditi provenienti dall'
attivita' separata, l' a. osserva che anche in sede di dichiarazione
dei redditi deve essere imputato a ciascuno dei coniugi il 50% dei
proventi dell' attivita' separata e che cio' puo' indurre i coniugi a
stipulare convenzioni matrimoniali in tutti i casi in cui l'
imputazione della meta' dei proventi di uno dei coniugi all' altro
determini un risparmio d' imposta.
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| l. 19 maggio 1975, n. 151
art. 210 c.c.
art. 162 c.c.
art. 11 tar. a d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 177 c.c.
art. 4 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 4 l. 13 giugno 1977, n. 114
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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