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Documento


127897
IDG790600745
79.06.00745 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
silvestrini a.
app. roma 26 luglio 1978
Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 4, pt. 1, pag. 1053-1054
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40550; d3070
l' a. concorda con la decisione della corte di cassazione nella parte in cui stabilisce che il litisconsorzio necessario presuppone una sentenza destinata ad incidere su un rapporto giuridico plurisoggettivo, unico e indivisibile e non rapporti distinti pur se tra loro collegati per l' oggetto o per titolo. non condivide invece quella soluzione che nega la responsabilita' ex art. 2043 del codice civile, sostenendo che al danno subito dall' appellato mancherebbe il requisito dell' ingiustizia e che tra la condotta del pittore e il fatto lesivo lamentato non sussisterebbe il nesso di causalita'. rileva che una soluzione del genere non solo non tiene conto della lunga evoluzione giurisprudenziale e dottrinale estensiva della tutela risarcitoria, ma contrasta con la comune esperienza secondo la quale la apposizione della forma autenticata sul retro di un dipinto, e' diretta ad assicurare l' autenticita' dell' opera d' arte precipuamente allo scopo di agevolare la circolazione nel mercato.
art. 102 c.p.c. art. 2043 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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