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127911
IDG790600759
79.06.00759 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
genoviva p.
cass. sez. lav. 12 aprile 1979, n. 2179
Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 4, pt. 1, pag. 905
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7131
l' a. annota la sentenza della corte di cassazione che afferma la legittimita' del rifiuto da parte dell' imprenditore alla prestazione lavorativa dei dipendenti non scioperanti "a valle" con conseguente liberazione dall' obbligo retributivo, qualora la prestazione offerta non possa essere proficuamente utilizzata in relazione alla struttura e all' organizzazione dell' impresa. rileva la contraddittorieta', nella motivazione, laddove contemporaneamente fa riferimento a due diversi concetti: di esatto adempimento e di impossibilita' sopravvenuta, mentre avrebbe dovuto basare la legittimita' del rifiuto della prestazione lavorativa, o sull' inesatto adempimento dell' obbligazione da parte del lavoratore, oppure sulla considerazione dello sciopero, come causa di forza maggiore, idoneo come tale, a liberare l' imprenditore dal rispetto della sua obbligazione retributiva.
art. 40 cost. art. 1175 c.c. art. 1206 c.c. art. 1256 c.c. art. 1460 c.c. art. 2094 c.c. art. 2104 c.c. art. 2106 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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