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127941
IDG790600836
79.06.00836 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
guglielmucci lino
il trasferimento dell' ipotesi cambiaria al titolo di rinnovo
nota a cass. sez. i civ. 10 maggio 1978, n. 2256
Giur. comm., an. 6 (1979), fasc. 2, pt. 3, pag. 204-218
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3140; d30572
l' a. rileva che nel caso deciso con la sentenza in esame la cassazione ha ribadito che l' annotazione sui titoli garantiti, prescritta dall' art. 2839 codice civile, va effettuata, con efficacia costitutiva, anche sulle cambiali di rinnovo e deve risultare con sicurezza che il vecchio titolo sia stato ritirato dalla circolazione perche' solo in tal caso si puo' parlare di rinnovazione. osserva poi che il nuovo titolo da' luogo alla costituzione di una nuova obbligazione cartolare, che sostituisce quella preesistente, dando vita a una vicenda che puo' essere qualificata come novazione, e proprio in questa prospettiva si giustifica il trasferimento dell' ipoteca dall' uno all' altro rapporto cartolare. l' a. si chiede quindi se il trasferimento operi automaticamente o se invece occorra un patto di mantenimento della garanzia, e conclude, con la sentenza in esame, che a margine dell' iscrizione ipotecaria debba essere annotata la convenzione di rinnovo della cambiale garantita, in quanto in tal modo il collegamento fra iscrizione ipotecaria e titolo garantito e' assicurato.
art. 2839 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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