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127979
IDG790600902
79.06.00902 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
triola roberto
in tema di limiti all' obbligo del notaio di provvedere alla trascrizione degli atti ricevuti
nota a cass. sez. ii civ. 22 febbraio 1979, n. 1148
Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 5, pt. 1, pag. 793-794
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30830; d969012
con la sentenza annotata la cassazione ribadisce un orientamento gia' seguito in passato secondo il quale il notaio deve curare nel piu' breve tempo possibile la trascrizione degli atti da lui ricevuti anche se le parti non gli hanno anticipato le spese dell' atto. l' a. reputa invece che il notaio e' tenuto nei confronti del cliente che non gli ha versato l' importo delle spese dell' atto ad anticipare l' imposta di trascrizione ma non anche a compilare le note di trascrizione ed a presentarle alla conservatoria dei registri immobiliari. il problema si pone naturalmente solo quando, dopo aver ricevuto l' atto, il notaio solleciti il cliente a versargli l' importo delle spese e questi non provveda.
art. 2671 c.c. art. 28 l. 16 febbraio 1913, n. 89
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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