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127985
IDG790600908
79.06.00908 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
caputo eduardo
vendita a scopo di garanzia e patto commissorio
nota a cass. sez. ii civ. 6 marzo 1978, n. 1104
Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 5, pt. 1, pag. 886-888
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d30630; d30562
la giurisprudenza piu' recente e consolidata ritiene che la vendita a scopo di garanzia costituisce un contratto perfettamente lecito e vincolante a differenza della vendita dissimulante un mutuo con patto commissorio. caratteristica saliente del primo negozio e', secondo tale indirizzo, l' effettivo ed immediato trasferimento del bene dal venditore al compratore all' atto stesso della conclusione del contratto che, invece, manca nel secondo ove il trapasso del bene e' soltanto fittizio. il momento in cui il trasferimento si attua e' assunto quindi a carattere decisivo ai fini della validita' del contratto, poiche' consente di escludere, nel primo caso, una qualsiasi analogia con la situazione prevista dall' art. 2744 codice civile nella quale e' sancita l' invalidita' del patto che ricolleghi il trapasso del bene all' inadempimento del debitore. l' a. nota pero' che in tal modo non si realizza ne' una protezione del contraente piu' debole costretto dal bisogno a sottostare ad un contratto che lo pone in balia del creditore, ne' una piena rispondenza al principio della par condicio creditoris. il fine perseguito dalle parti con la vendita a scopo di garanzia non e' certamente quello di realizzare il trasferimento del bene; l' adozione del negozio ha la sua causa infatti nell' interesse del venditore ad ottenere la disponibilita' della somma di cui abbisogna e nell' interesse del creditore a vedere saldamente assicurato il suo credito. tutto il resto e' mera apparenza.
art. 2744 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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