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| IDG790600908 | |
| 79.06.00908 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| caputo eduardo
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| vendita a scopo di garanzia e patto commissorio
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| nota a cass. sez. ii civ. 6 marzo 1978, n. 1104
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| Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 5, pt. 1, pag. 886-888
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d30630; d30562
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| la giurisprudenza piu' recente e consolidata ritiene che la vendita a
scopo di garanzia costituisce un contratto perfettamente lecito e
vincolante a differenza della vendita dissimulante un mutuo con patto
commissorio. caratteristica saliente del primo negozio e', secondo
tale indirizzo, l' effettivo ed immediato trasferimento del bene dal
venditore al compratore all' atto stesso della conclusione del
contratto che, invece, manca nel secondo ove il trapasso del bene e'
soltanto fittizio. il momento in cui il trasferimento si attua e'
assunto quindi a carattere decisivo ai fini della validita' del
contratto, poiche' consente di escludere, nel primo caso, una
qualsiasi analogia con la situazione prevista dall' art. 2744 codice
civile nella quale e' sancita l' invalidita' del patto che ricolleghi
il trapasso del bene all' inadempimento del debitore. l' a. nota
pero' che in tal modo non si realizza ne' una protezione del
contraente piu' debole costretto dal bisogno a sottostare ad un
contratto che lo pone in balia del creditore, ne' una piena
rispondenza al principio della par condicio creditoris. il fine
perseguito dalle parti con la vendita a scopo di garanzia non e'
certamente quello di realizzare il trasferimento del bene; l'
adozione del negozio ha la sua causa infatti nell' interesse del
venditore ad ottenere la disponibilita' della somma di cui abbisogna
e nell' interesse del creditore a vedere saldamente assicurato il suo
credito. tutto il resto e' mera apparenza.
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| art. 2744 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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