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128041
IDG790400129
79.04.00129 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
crisafulli vezio
diritto al lavoro, diritto di sciopero, liberta' di organizzazione sindacale: diritti (fondamentali) concorrenti
conferenza alla adunanza giuridica plenaria del "foro europeo" organizzato dal collegio austriaco sul tema "conflitto di diritti fondamentali concorrenti", alpbach, 2 settembre 1977
Iustitia, an. 30 (1977), fasc. 3, pag. 255-272
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d0420; d04200; d04201; d71; d77
l' a. affronta il tema del diritto al lavoro nella duplice accezione di diritto di lavorare, inteso come un vero diritto di personalita', e di diritto ad ottenere lavoro, come "pretesa" nei confronti dei pubblici poteri. in questa seconda accezione il diritto al lavoro si configura come un interesse costituzionalmente protetto secondo l' art. 4 primo comma della costituzione. l' a. si intrattiene sul significato di "lavoro" e rileva, a questo riguardo, l' importanza pratica del problema se l' attivita' imprenditoriale debba considerarsi "lavoro" nel senso della tutela prevista dall' art. 4 della costituzione. l' a. si esprime negativamente in quanto la liberta' di iniziativa economica privata e' prevista, garantita e regolata dall' art. 41 della costituzione. l' a. nega che, in base all' art. 4 della costituzione sia riconosciuta una liberta' negativa di lavorare, cioe' la liberta' di non lavorare, sempre restando affermata la liberta' di scelta del lavoro. successivamente l' a. tratta specificamente i temi della liberta' sindacale, della liberta' di sciopero e della liberta' di serrata in rapporto con la liberta' di lavoro. riguardo al primo tema l' a., richiamandosi alla giurisprudenza e alla legge 20 maggio 1970, n. 300, sostiene che possono ravvisarsi momenti di compressione dell' autonomia individuale delle parti del rapporto di lavoro. riguardo al secondo tema, l' a. afferma che, fermo restando il diritto di sciopero, certe forme di esso come lo sciopero "a singhiozzo" e lo sciopero "a scacchiera", possono configurarsi come una contrapposizione al diritto di lavorare. riguardo al tema della serrata, l' a. espone varie posizioni della dottrina tra cui quella secondo cui se la costituzione riconosce il diritto di sciopero e nulla dice della serrata, questa non debba essere riconoscibile come un diritto in quanto incompatibile con il diritto al lavoro. tuttavia altre interpretazioni della dottrina non escludono la serrata anche se viene configurata come un illecito contrattuale.
art. 4 cost. art. 41 cost. l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. filosofia del diritto - Univ. FI PV ROMA



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