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| IDG790400129 | |
| 79.04.00129 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| crisafulli vezio
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| diritto al lavoro, diritto di sciopero, liberta' di organizzazione
sindacale: diritti (fondamentali) concorrenti
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| conferenza alla adunanza giuridica plenaria del "foro europeo"
organizzato dal collegio austriaco sul tema "conflitto di diritti
fondamentali concorrenti", alpbach, 2 settembre 1977
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| Iustitia, an. 30 (1977), fasc. 3, pag. 255-272
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d0420; d04200; d04201; d71; d77
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| l' a. affronta il tema del diritto al lavoro nella duplice accezione
di diritto di lavorare, inteso come un vero diritto di personalita',
e di diritto ad ottenere lavoro, come "pretesa" nei confronti dei
pubblici poteri. in questa seconda accezione il diritto al lavoro si
configura come un interesse costituzionalmente protetto secondo l'
art. 4 primo comma della costituzione. l' a. si intrattiene sul
significato di "lavoro" e rileva, a questo riguardo, l' importanza
pratica del problema se l' attivita' imprenditoriale debba
considerarsi "lavoro" nel senso della tutela prevista dall' art. 4
della costituzione. l' a. si esprime negativamente in quanto la
liberta' di iniziativa economica privata e' prevista, garantita e
regolata dall' art. 41 della costituzione. l' a. nega che, in base
all' art. 4 della costituzione sia riconosciuta una liberta' negativa
di lavorare, cioe' la liberta' di non lavorare, sempre restando
affermata la liberta' di scelta del lavoro. successivamente l' a.
tratta specificamente i temi della liberta' sindacale, della liberta'
di sciopero e della liberta' di serrata in rapporto con la liberta'
di lavoro. riguardo al primo tema l' a., richiamandosi alla
giurisprudenza e alla legge 20 maggio 1970, n. 300, sostiene che
possono ravvisarsi momenti di compressione dell' autonomia
individuale delle parti del rapporto di lavoro. riguardo al secondo
tema, l' a. afferma che, fermo restando il diritto di sciopero, certe
forme di esso come lo sciopero "a singhiozzo" e lo sciopero "a
scacchiera", possono configurarsi come una contrapposizione al
diritto di lavorare. riguardo al tema della serrata, l' a. espone
varie posizioni della dottrina tra cui quella secondo cui se la
costituzione riconosce il diritto di sciopero e nulla dice della
serrata, questa non debba essere riconoscibile come un diritto in
quanto incompatibile con il diritto al lavoro. tuttavia altre
interpretazioni della dottrina non escludono la serrata anche se
viene configurata come un illecito contrattuale.
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| art. 4 cost.
art. 41 cost.
l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. filosofia del diritto - Univ. FI PV ROMA
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