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| IDG790400224 | |
| 79.04.00224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| osnato antonio
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| intervento al xxviii convegno nazionale di studio dei giuristi
cattolici italiani dedicato ai "problemi giuridici dell'
informazione", roma, 9-11 dicembre 1977
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| Iustitia, an. 31 (1978), fasc. 2, pag. 141-145
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| d9610; d61462; d9694; d04017
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| l' a. ricorda che la costituzione italiana, nell' art. 21, menziona
la liberta' "di manifestare liberamente il proprio pensiero", senza
alcuna limitazione di contenuto. ma questa liberta' di pensiero
espressa anche come liberta' d' opinione trova dei limiti nell'
esigenza di altri beni che hanno rilievo costituzionale. l' a. si
sofferma in particolare sul vincolo del segreto giornalistico, sul
quale la corte costituzionale e' stata chiamata a pronunciarsi. dopo
aver ricordato la definizione di "segreto professionale", l' a.
rileva che in alcuni casi previsti dalla legge (art. 351 codice di
procedura penale) si riconosce a colui che viene chiamato a deporre
il diritto di astenersi. tra le categorie interessate la legge non
prevede il giornalista, anche se esistono presso il parlamento due
proposte di legge che vorrebbero estendere ai giornalisti una tale
facolta'. a giudizio dell' a., riconoscere al giornalista il diritto
di tacere, nel momento in cui dovrebbe indicare la fonte di notizia
che e' stata oggetto della cronaca divulgata, al fine di permettere
al giudice di valutarne la veridicita', sarebbe non solo
pregiudizievole per la ricerca della verita', ma significherebbe
dotare il giornalista di un privilegio procedurale che il nostro
ordinamento non prevede per le persone contemplate nell' art. 351 del
codice di procedura penale.
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| art. 21 cost.
art. 351 c.p.p.
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| Ist. filosofia del diritto - Univ. FI PV ROMA
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