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Documento


128063
IDG790400224
79.04.00224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
osnato antonio
intervento al xxviii convegno nazionale di studio dei giuristi cattolici italiani dedicato ai "problemi giuridici dell' informazione", roma, 9-11 dicembre 1977
Iustitia, an. 31 (1978), fasc. 2, pag. 141-145
d9610; d61462; d9694; d04017
l' a. ricorda che la costituzione italiana, nell' art. 21, menziona la liberta' "di manifestare liberamente il proprio pensiero", senza alcuna limitazione di contenuto. ma questa liberta' di pensiero espressa anche come liberta' d' opinione trova dei limiti nell' esigenza di altri beni che hanno rilievo costituzionale. l' a. si sofferma in particolare sul vincolo del segreto giornalistico, sul quale la corte costituzionale e' stata chiamata a pronunciarsi. dopo aver ricordato la definizione di "segreto professionale", l' a. rileva che in alcuni casi previsti dalla legge (art. 351 codice di procedura penale) si riconosce a colui che viene chiamato a deporre il diritto di astenersi. tra le categorie interessate la legge non prevede il giornalista, anche se esistono presso il parlamento due proposte di legge che vorrebbero estendere ai giornalisti una tale facolta'. a giudizio dell' a., riconoscere al giornalista il diritto di tacere, nel momento in cui dovrebbe indicare la fonte di notizia che e' stata oggetto della cronaca divulgata, al fine di permettere al giudice di valutarne la veridicita', sarebbe non solo pregiudizievole per la ricerca della verita', ma significherebbe dotare il giornalista di un privilegio procedurale che il nostro ordinamento non prevede per le persone contemplate nell' art. 351 del codice di procedura penale.
art. 21 cost. art. 351 c.p.p.
Ist. filosofia del diritto - Univ. FI PV ROMA



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