| l' a. ribadisce la tesi che riconosce un autentico diritto soggettivo
alla liberta' di informare, che e' uno degli aspetti della liberta'
della manifestazione del pensiero. quanto al diritto all'
informazione esso e' circoscritto nei limiti entro cui l' ordinamento
lo riconosce. esso non deriva dalla costituzione, dalla quale,
invece, deriva un interesse generale della collettivita' alla
informazione, un interesse diffuso. secondo l' a., l' ammissione di
difendere in giudizio interessi di tal genere, allo stato attuale, e'
solo ipotizzabile ed e' da respingere la tesi avanzata secondo cui
possono essere impugnati gli atti del parlamento in via
amministrativa in quanto esso non e' pubblica amministrazione, ma
organo politico. ritiene, quindi, incostituzionale la norma che
attribuisce il potere di controllo alla commissione parlamentare
secondo l' art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103. nega infine
decisamente che la liberta' di informare possa essere sottratta ai
cittadini per essere attribuita al potere, allo stato, con la
convinzione che le istituzioni garantirebbero in modo migliore il
diritto all' informazione. secondo l' a., la liberta' di informare
puo' essere assicurata soltanto con il pluralismo.
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