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Documento


128077
IDG790400240
79.04.00240 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lipari nicolo'
intervento al xxviii convegno nazionale di studio dei giuristi cattolici italiani dedicato ai "problemi giuridici dell' informazione", roma, 9-11 dicembre 1977
Iustitia, an. 31 (1978), fasc. 2, pag. 146-154
d04017
l' a. cita l' art. 21 della costituzione sostenendo che tale norma non e' dettata esclusivamente a garanzia dell' interesse di colui che utilizza il mezzo di trasmissione, ma altresi' in funzione dell' utilita' di un prevedibile destinatario della comunicazione, nel momento in cui diamo al testo costituzionale il significato di una garanzia della liberta' di "informare". l' a. critica quindi la posizione di coloro che sostengono che la liberta' di informare e' giuridicamente caratterizzata attraverso il riconoscimento di un diritto, mentre l' esigenza di essere informati si caratterizzerebbe esclusivamente in termini di "interesse diffuso" e, in quanto tale, sfornito di tutela giudiziale. l' a. sottolinea ulteriormente che non esiste la liberta' di informare se non in quanto esiste anche il diritto all' informazione. l' a. successivamente nega che l' interesse ad essere informati risulti garantito esclusivamente attraverso la pluralita' delle diverse fonti di informazione, perche' si prescinde dalla considerazione che, sia con riferimento alla informazione scritta che a quella televisiva, emergenze di ordine economico e tecnico escludano che l' acquisizione di una fonte di informazione o di un mezzo di trasmissione rappresenti l' atto di esercizio di una liberta'. l' a. affronta infine il problema della garanzia dell' obiettivita' dell' informazione per sostenere la necessita' di operare nella logica delle istituzioni e non nella logica delle persone che debbono gestire certi strumenti.
art. 21 cost.
Ist. filosofia del diritto - Univ. FI PV ROMA



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