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128154
IDG790600794
79.06.00794 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
noberasco wladimiro
nota a ord. trib. potenza 2 febbraio 1978
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 29 (1978), fasc. 12, pt. 3, pag. 398-399
d777; d30712
l' a. critica le argomentazioni svolte dall' ordinanza annotata. rileva che l' art. 10 del decreto presidente repubblica n. 1124 del 1965 prevede una forma di responsabilita' oggettiva di carattere civile, in capo al datore di lavoro, che discende dal fatto che l' evento dannoso per il lavoratore avviene nell' ambito della potesta' organizzativa e direttiva dell' imprenditore ed e' a questo ascrivibile in base agli artt. 1228 e 2049 codice civile. in tale contesto normativo speciale non ha rilevanza il diritto di difesa del datore di lavoro nel processo penale, poiche' in realta' nulla gli viene addebitato penalmente.
art. 10 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 1228 c.c. art. 2049 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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