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128158
IDG790600798
79.06.00798 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
chiappelli umberto
e, allora, questo "rischio precostituito?"
nota a cass. sez. lav. 25 marzo 1976, n. 1076 cons. stato sez. v 12 maggio 1978, n. 542 cons. stato sez. iv 16 giugno 1978, n. 731 cons. stato sez. v 27 ottobre 1978, n. 1045
Riv. it. prev. soc., an. 32 (1979), fasc. 2, pag. 284-294
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7001; d7031
l' a. rileva come la giurisprudenza abbia piu' volte negato il riconoscimento della pensione di invalidita' se il beneficiario presentava una somma di infermita' tali da farlo considerare gia' invalido: riferendosi cioe' al c.d. rischio precostituito, mutuato dagli schemi privatistici. tale atteggiamento della cassazione, criticato dall' a., non si produce peraltro in tutte le forme di assicurazione sociale. in fattispecie relative ad oneri di spedalita', poi, si e' avuto un contrasto di impostazione teorica tra giudici ordinari e amministrativi. il consiglio di stato infatti, diversamente dalla cassazione, ha ritenuto che il rischio tutelato nelle assicurazioni sociali non rivesta tutti i requisiti propri di quelle private, in relazione ai fini stessi che le prime sono volte a perseguire, indipendentemente dagli eventi che possono influire direttamente sulla capacita' lavorativa o di guadagno dell' assicurato.
art. 1886 c.c. art. 1895 c.c. l. 17 agosto 1974, n. 386 l. 26 aprile 1954, n. 251
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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