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| IDG790600799 | |
| 79.06.00799 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| introna francesco
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| compiti e responsabilita' professionale del medico di azienda
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| Riv. it. prev. soc., an. 32 (1979), fasc. 2, pag. 221-248
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d7771
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| l' a. rileva che il nostro ordinamento e' carente riguardo al
problema della responsabilita' e dei compiti del medico di azienda.
il ruolo del medico nel quadro del controllo e della prevenzione dei
danni alla salute prodotti dal lavoro e' riconosciuto da molte leggi,
che pero' sono caotiche e frammentarie. da un' analisi comparata
delle norme riguardanti il tema in parola, l' a. nota che il medico
di azienda deve avere specifica competenza, operare come
collaboratore tecnico del datore di lavoro e come tale sentirsi anch'
egli destinatario del dovere di sicurezza; deve altresi' adottare una
prevenzione in via primaria, sull' ambiente, nonche' in via
secondaria, sulle persone. si desume dunque che il medico di azienda
ha un obbligo di legge, sorvegliare la salute degli operai nel quadro
delle malattie professionali assicurate e delle lavorazioni
pericolose, e un obbligo deontologico-professionale, occuparsi anche
della patologia non ancora presa in considerazione dalle leggi
speciali ma resa nota dal progredire delle conoscenze nel campo della
medicina del lavoro.
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| art. 33 d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303
art. 2087 c.c.
d.p.r. 13 febbraio 1964, n. 185
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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