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128159
IDG790600799
79.06.00799 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
introna francesco
compiti e responsabilita' professionale del medico di azienda
Riv. it. prev. soc., an. 32 (1979), fasc. 2, pag. 221-248
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7771
l' a. rileva che il nostro ordinamento e' carente riguardo al problema della responsabilita' e dei compiti del medico di azienda. il ruolo del medico nel quadro del controllo e della prevenzione dei danni alla salute prodotti dal lavoro e' riconosciuto da molte leggi, che pero' sono caotiche e frammentarie. da un' analisi comparata delle norme riguardanti il tema in parola, l' a. nota che il medico di azienda deve avere specifica competenza, operare come collaboratore tecnico del datore di lavoro e come tale sentirsi anch' egli destinatario del dovere di sicurezza; deve altresi' adottare una prevenzione in via primaria, sull' ambiente, nonche' in via secondaria, sulle persone. si desume dunque che il medico di azienda ha un obbligo di legge, sorvegliare la salute degli operai nel quadro delle malattie professionali assicurate e delle lavorazioni pericolose, e un obbligo deontologico-professionale, occuparsi anche della patologia non ancora presa in considerazione dalle leggi speciali ma resa nota dal progredire delle conoscenze nel campo della medicina del lavoro.
art. 33 d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303 art. 2087 c.c. d.p.r. 13 febbraio 1964, n. 185
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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