| l' a. ripercorre gli aspetti principali del dibattito relativo alla
rivalutazione o meno dei crediti previdenziali, in base all' art. 429
codice procedura civile. l' opinione che riconosce la rivalutazione,
a cui aderisce la sentenza annotata, argomenta, sul piano
sostanziale, che le prestazioni destinate ai lavoratori devono essere
adeguate alle esigenze di vita, senza distinguere se siano
prestazioni dovute da un datore di lavoro o da un ente previdenziale.
l' opinione contraria, seguita anche dalla cassazione, sostiene
invece che la norma dell' art. 429 citato, avendo natura sostanziale
e limitata alle controversie di lavoro, non e' trasferibile alle
controversie previdenziali, ne' e' suscettibile di interpretazione
analogica, essendo norma eccezionale. del resto, come rileva l' a.,
anche la corte costituzionale sembra avallare tale opinione, avendo
ritenuto la legittimita' della discriminazione tra lavoratori
privati, a cui si applica l' art. 429 citato, e dipendenti di enti
pubblici non economici, a cui invece non si applica.
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