| l' a. esamina la disposizione contenuta nel comma 4 dell' art. 72
legge fallimentare per controllare se la stessa imponga un indebito
sacrificio all' acquirente in bonis e se in conseguenza si configura
un' ipotesi di illegittimita' costituzionale, per violazione dell'
art. 3 della costituzione. dimostra dunque che se in genere il
previsto scioglimento del contratto, pendente al momento della
dichiarazione del fallimento, e' piu' conveniente, per il compratore,
della esecuzione in corso, vi e' un caso in cui tale convenienza
viene a mancare apparendo la sopradetta disposizione lesiva dell'
interesse del contraente in bonis; ma, secondo l' a., tale lesione
viene compensata e l' emergente questione di illegittimita' risolta,
se al compratore si riconosce il potere di non soggiacere allo
scioglimento disposto dal curatore e di chiedere, viceversa, l'
esecuzione in concorso del negozio; a sostegno di quanto afferma
offre argomentazioni di carattere storico, sistematico e letterale.
| |