| dimostrata, attraverso un puntuale esame delle singole ipotesi, la
costante riserva nell' area della carta costituzionale alla legge
statuale della materia dell' ordinamento giudiziario e della norma
processuale, l' a. ritrova nell' art. 5 costituzione la norma che
giustifica unitariamente le numerose riserve esaminate; tale norma,
poi, offre, secondo l' a., la conferma della dimensione nazionale e
quindi della estraneita' dell' ordinamento giudiziario ai fenomeni di
autonomia e decentramento, cui invece sono soggette la funzione
legislativa e amministrativa dello stato. quanto poi alla prevista
partecipazione dei giudici non togati all' amministrazione della
giustizia, l' a., affermandone il carattere eccezionale, ne
sottolinea la persistente estraneita' rispetto all' amministrazione
stessa e ne rinviene il fondamento nella necessita' di garantire la
massima efficienza tecnica all' esercizio della giurisdizione.
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