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128229
IDG790600969
79.06.00969 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
proto pisani a.
nota a cass. sez. i civ. 7 luglio 1978, n. 3381
Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 5, pt. 1, pag. 1233
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d44001
la sentenza annotata ha sostenuto che dopo l' entrata in vigore della legge 18 ottobre 1977, n. 793, abrogativa dell' art. 651 codice di procedura civile, non puo' essere dichiarata l' inammissibilita' dell' opposizione a decreto ingiuntivo per non essere stato eseguito il preventivo deposito per soccombenza. l' a. afferma che questa decisione porta un primo contributo all' interpretazione dell' art. 2 della legge citata. questa norma ha, a suo parere, lasciato irrisolti numerosi problemi, in particolare che cosa accada nell' ipotesi in cui il vincitore del giudizio di secondo grado al quale sia stato notificato, prima dell' entrata in vigore della legge, ricorso per cassazione senza l' indicazione della quietanza del deposito, non abbia proposto ricorso incidentale lasciando scadere i termini di cui all' art. 371 codice di procedura civile. l' a. sostiene che in questo caso sara' inevitabile la proposizione di una questione di legittimita' dell' art. 2 citato in riferimento agli artt. 3 e 24 costituzione. conclude poi esprimendo un giudizio negativo sull' intero art. 2.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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