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| IDG790600969 | |
| 79.06.00969 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| proto pisani a.
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| nota a cass. sez. i civ. 7 luglio 1978, n. 3381
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| Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 5, pt. 1, pag. 1233
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d44001
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| la sentenza annotata ha sostenuto che dopo l' entrata in vigore della
legge 18 ottobre 1977, n. 793, abrogativa dell' art. 651 codice di
procedura civile, non puo' essere dichiarata l' inammissibilita'
dell' opposizione a decreto ingiuntivo per non essere stato eseguito
il preventivo deposito per soccombenza. l' a. afferma che questa
decisione porta un primo contributo all' interpretazione dell' art. 2
della legge citata. questa norma ha, a suo parere, lasciato irrisolti
numerosi problemi, in particolare che cosa accada nell' ipotesi in
cui il vincitore del giudizio di secondo grado al quale sia stato
notificato, prima dell' entrata in vigore della legge, ricorso per
cassazione senza l' indicazione della quietanza del deposito, non
abbia proposto ricorso incidentale lasciando scadere i termini di cui
all' art. 371 codice di procedura civile. l' a. sostiene che in
questo caso sara' inevitabile la proposizione di una questione di
legittimita' dell' art. 2 citato in riferimento agli artt. 3 e 24
costituzione. conclude poi esprimendo un giudizio negativo sull'
intero art. 2.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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