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128230
IDG790600970
79.06.00970 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bellantuono d.
nota a cass. sez. iii civ. 28 ottobre 1978, n. 4933
Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 5, pt. 1, pag. 1220-1222
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91613; d306091
la sentenza in rassegna ha affermato che l' azione di riscatto da parte dell' affittuario ex art. 8 comma 5 della legge 26 maggio 1965, n. 590 non e' esperibile quando la vendita sia stata nulla per simulazione. questo perche' quando la sentenza dichiarativa della simulazione e' ormai passata in giudicato, essa vale anche nei confronti dei terzi: percio', essendo il diritto di riscatto collegato ad una effettiva cessione del bene, quando questa cessione non sussiste, di conseguenza non sussistera' neppure il presupposto del diritto di riscatto. concludendo, l' a. ricorda i molti contrasti interpretativi che si sono avuti sul citato art. 8, in particolare circa l' espressione "trasferimento a titolo oneroso".
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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