| l' a. esamina brevemente alcuni problemi connessi al regime delle
servitu' coattive. in primo luogo, con riferimento anche a recente
giurisprudenza, si sofferma sulla natura e sulla ratio delle servitu'
di acquedotto. ritiene che il diritto della parte alla costituzione
della servitu' coattiva, ove si sposti la ricerca dalla teoria
generale del diritto sostanziale a quella del diritto processuale,
puo' qualificarsi come diritto soggettivo pubblico. in tema di
scarico di acque impure, condivide l' orientamento giurisprudenziale
piu' recente che ritiene configurabile una servitu' coattiva, purche'
vengano adottate cautele atte ad evitare al fondo servente
pregiudizio o molestie. con riferimento all' ipotesi di passaggio
coattivo attraverso una pluralita' di fondi a favore di un fondo
intercluso, osserva che la scelta del percorso non ammette deviazioni
dal principio fissato dall' art. 1051 codice civile. richiama infine
le vicende relative alle questioni di costituzionalita' dell' art.
1052, dichiarate infondate dalla corte costituzionale. l' a. osserva
che, in realta', l' art. 1052 risponde a finalita' ben diverse
rispetto alla norma dell' art. 1051 comma 3, con riferimento alla
quale si era ipotizzata una disparita' di trattamento, illegittima
sotto il profilo costituzionale. secondo l' a., infatti, l' art. 1052
non mira solo alla tutela di un interesse particolare di un fondo, ma
tutela per giunta anche un interesse della collettivita' collegato
alla produzione.
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