| l' a. ritiene anacronistica la vecchia contrapposizione tra contratti
consensuali e contratti reali, distinzione che oggi puo' considerarsi
puramente effetto di tradizione storica, priva di una propria
funzione giustificatrice sia dal punto di vista teorico, che da
quello politico. l' a. procede quindi ad esaminare la "realta'" del
mutuo nelle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali,
osservando che anche tale realta' ha ormai perduto ogni reale
funzione e sopravviva soltanto per omaggio alla tradizione; osserva
poi che oggi e' sempre piu' avvertita l' esigenza di dare libero
corso e riconoscimento ad ogni lecita contrattazione e tale esigenza
conduce a vanificare il requisito della consegna, per cui i privati
sarebbero liberi di stipulare contratti "solo consensu", aventi il
medesimo contenuto dei contratti reali, in forza del principio di
autonomia contrattuale, i quali coesisterebbero, accanto ai contratti
reali, come figure parallele da comprendere fra i contratti atipici.
l' a. pone infine in evidenza che il problema centrale del concetto
di autonomia privata e' il problema dell' individuazione dei criteri
di meritevolezza dell' interesse che i contraenti intendono
realizzare mediante il contratto, che alcuni individuano nella causa
del contratto quale funzione economico-sociale tipica, e che si e'
manifestata la tendenza ad ampliare l' area degli interessi,
assegnandosi al contratto un ambito di operativita' piu' ampio.
| |