| l' a. prende in esame l' art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, che, nel regolare l' assegnazione di una somma, liquidazione
finale del danno, stabilisce che gli aventi diritto al risarcimento
si trovino, a causa del sinistro, "in stato di bisogno". l' a.,
rilevando che da parte della dottrina si auspica l' abolizione di
questo presupposto, esamina la locuzione "stato di bisogno" alla luce
degli ordinamenti espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ed
esamina criticamente espressioni simili a quelle dell' art. 24, usate
nel nostro ordinamento, per chiarire quando ricorra lo stato di
bisogno in esso articolo menzionato. secondo l' a., lo stato di
bisogno nel danneggiato sussiste quando non riesca a raggiungere i
beni economici strumentalmente idonei a soddisfare i diritti sociali
che la costituzione, agli artt. 4, 24, 30, 31, 32, 36, 42, gli
riconosce, determinandosi cosi' una insoddisfazione di primarie e
protette esigenze socio-economiche. il diritto all' acconto da parte
del danneggiato deve intendersi esteso anche ai viventi col
danneggiato ed agli eredi e si deve tradurre sempre in una deficienza
di mezzi economici alla quale si puo' ovviare con la somministrazione
di somme di denaro sotto forma di acconto. l' a. si sofferma poi sul
requisito della "patrimonialita'" dello stato di bisogno, nel senso
cioe' che deve esprimersi attraverso un contenuto patrimoniale e sul
rapporto di causalita' tra evento dannoso e stato di bisogno. in
conclusione l' a. si intrattiene sull' onere delle prove da parte del
danneggiato che promuove l' eccezionale procedura dell' art. 24 della
legge 990.
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